Perché la Finanza può entrare nella casa di un privato cittadino e sequestrargli il computer se trova un masterizzatore?

"Perché può entrare nella casa di un qualsiasi signor "Rossi" e, trovando un computer attrezzato con un masterizzatore -  forse anche alcune compilation musicali - sequestrare il tutto e portare il malcapitato in tribunale a rispondere di un illecito da codice penale? E' corretto? Considerando l'Art.171- bis della legge sul copyright, può il possessore di un masterizzatore fare una singola copia ad uso domestico di un programma, di un videogioco, di un cd audio e/o altro, così come avviene per la videoregistrazione casalinga di un film noleggiato?"

La legge L'Art.171- bis della legge sul diritto d'autore (l'Art.10 del D.L. del 29/12/1992) dispone che "chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena..."  Nel ragionamento di chi crede che nel copiare un cd rom contenente software, di qualsiasi tipo e per uso personale, non vi sia lo scopo di lucro, c'è un errore.

Lucro e risparmio Lo "scopo di lucro" di cui parla la legge non è solo quello di chi vuole avere un guadagno, e quindi rivende cd rom illecitamente riprodotti, ma anche quello che si ha nel caso in cui si abbia solo un...risparmio. A ben vedere, infatti, da questo punto di vista, possono considerarsi corrispondenti. Il padre di famiglia che copia un cd rom contenente, ad esempio, un videogioco commette un reato e ne trae un vantaggio illegittimo, perché il suo guadagno risiede nell'aver evitato di pagare il "costo" dell'opera intellettuale. Sviluppare un programma, di qualsiasi tipo, costa fatica e gli autori di software trovano il compenso a tali sacrifici nel denaro che il pubblico è disposto a pagare per utilizzare il loro lavoro. Utilizzare gratuitamente il prodotto del lavoro intellettuale altrui, in altri termini, è considerato dalla nostra legge non solo illegittimo, ma addirittura un reato per il quale può essere comminata la pena della reclusione.

I contratti "pop up" Difficilmente, inoltre, chi viene colto in fallo per aver copiato programmi per uso "casalingo" può invocare a sua discolpa il fatto di non aver conosciuto o capito fino in fondo la legge. Infatti, in primo luogo, come si sa in qualsiasi prodotto software sono presenti maschere "pop up" che, aprendosi in sede di installazione del programma, avvertono con precisione delle condizioni di licenza, richiamando l'attenzione dell'utilizzatore sull'importanza delle stesse. Per non parlare poi della vera e propria licenza cartacea, spessa inclusa nella confezione o stampata sulla scatola. Poi, al di la di questo, come si fa a dire che non si era capito che fosse illecito evitare di pagare un prezzo che tutti, invece, pagano? O che in tale comportamento non vi sia scopo di lucro?

Anche per il no profit Anche una associazione no profit, per quanto ammirevole sia il fine che persegue, se copia un programma illegittimamente, evitando di pagarne il prezzo, risponde, in persona del suo amministratore, del reato di illecita duplicazione. E' al singolo fatto, in altri termini, che bisogna guardare, all'uso in generale cui è destinato il programma illecitamente copia. Ovviamente, questo può giocare a favore della concessione o meno di attenuanti, ma il reato rimane.